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Il nuovo F24 semplificato – Debutto dal 1° giugno 2012
Il nuovo F24 semplificato
Con provvedimento del 25 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello “F24 semplificato” per pagare e compensare le imposte erariali, sia regionali che degli enti locali, compresa l’IMU (Imposta Municipale Unica), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali. È opportuno ricordare che l‘importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro e che non può essere presentato un modello F24 con saldo finale a credito. Il modello è composto da una sola facciata (monopagina) contente due distinte di pagamento, una per il contribuente e l’altra per l’ente che riscuote. Ciascuna distinta contiene due sezioni: una rubricata “contribuente”, nella quale occorre indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici di chi effettua il versamento e l’altra denominata “motivo del pagamento”. Quest’ultima andrà compilata nel seguente modo: nella colonna “sezione” occorre indicare il destinatario del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL” (ente locale), nelle colonne successive devono essere inseriti il codice tributo, il codice ente per il quale si effettua il versamento, la rata che si sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es. se si paga la seconda di sei rate si scriverà 0206, se invece il contribuente paga l’importo a titolo di saldo o in un’unica soluzione si indica 0101), l’anno di riferimento espresso in quattro cifre (ad es. 2012) e gli importi con le prime due cifre decimali. Al termine della compilazione il modello va firmato dal contribuente.
Se questo nuovo modello verrà utilizzato per versare l’IMU occorrerà indicare nella colonna “sezione” il codice “EL”, nello spazio “codice ente“ il codice catastale, costituito da quattro caratteri, del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (es. B354 per Cagliari); occorrerà barrare la casella “ravv.” se il pagamento si riferisce al ravvedimento, la casella “immob. variati” qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione, la casella “acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto, la casella “saldo” se il pagamento si riferisce al saldo, mentre se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo si dovranno barrare entrambe le caselle; nello spazio “numero immobili” occorrerà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nello spazio “anno di riferimento” si indicherà l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento e negli spazi “detrazione”, “importi a debito versati” ed “importi a credito compensati” si scriveranno le relative somme. Nella sezione “motivi del pagamento” c’è anche lo spazio “rateazione” che potrà essere utilizzato se e con le indicazioni diffuse dalla stessa Agenzia.
Il nuovo modello F24 è reso disponibile per il download a partire dal 1° giugno 2012 sul sito dell`Agenzia delle Entrate e sempre a partire da tale data e` soppresso il “modello F24 predeterminato” per l`esecuzione dei versamenti dell`imposta comunale sugli immobili approvato il 15 giugno 2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.
Modelli 730 – Novità 2012
Le novità del modello 730/2012
Figlie delle ultime manovre economiche, come la manovra di ferragosto, la legge di stabilità ed il decreto “Salva Italia”, sono diverse le novità fiscali che trovano posto nel modello 730 del 2012.
Prima fra tutte, l’introduzione della cedolare secca (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull’intero territorio nazionale. È stato ridisegnato il nuovo quadro B con l’introduzione di apposite colonne per indicare i dati dei contratti di locazione con cedolare secca (ne abbiamo parlato in questo articolo).Una delle più importanti novità introdotta nel 2011 è l’eliminazione dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, nel caso in cui il contribuente intende beneficiare della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia.
Dato che l’articolo 7, co2, lett. q del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (cosiddetto “decreto sviluppo”) prevede che i dati debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi, il modello 730/2012 ha previsto un apposito restyling per tener conto di questa novità.La Sezione III (Detrazione d’imposta) del modello 730/2012 viene suddivisa in due sottosezioni. La sezione III/A che corrisponde alla vecchia Sezione III del modello 730 dell’anno precedente, nella quale vanno indicati i dati utili ai fini del calcolo della detrazione; e la Sezione III/B nella quale vanno indicati i dati catastali identificatvi dell’immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Anche la nuova imposta municipale propria (cosiddetta IMU), introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, trova posto nel nuovo modello 730/2012.
La nuova imposta trova la sua collocazione nel Quadro I – IMU del modello 730/2012 (ex Quadro I – ICI): in sintesi, cambia il nome, ma non la sostanza dato che il nuovo quadro svolge sempre la stessa funzione del precedente e cioè permettere al contribuente di utilizzare l’eventuale credito derivante dal modello di dichiarazione 730/2012 per il pagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2012 mediante compensazione nel modello F24.
L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dall’anno 2011 del contributo di solidarietà (art. 2, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011), nella misura del 3 per cento da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo, ha risvolti nel modello 730/2012 con l’inserimento della nuova sezione VI e dei nuovi righi 83, 84 e 85 nel Mod. 730-3 dove vanno inseriti la base imponibile, il contributo dovuto e quello trattenuto dal sostituto d’imposta e dei righi 102 e 122 dove va indicato l’importo del contributo da trattenere a cura del sostituto d’imposta per il dichiarante e per il coniuge.
Nel rigo C5 trova posto l’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento di produttività, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi.
Sono interessati dalla norma i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011 hanno percepito compensi per incrementi della produttività ed il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10%), entro i limiti di 6.000 euro oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria.
La proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (art. 4, c. 3 del D.L. 185/2008 modificato dall’art. 1 comma 47 della L. n. 220/2010), determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 141,90 euro trova posto nel rigo 14 del modello 730/2012.
L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2010 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.
Trova spazio nei righi da E61 a E63 la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico. Per le spese sostenute nel 2011 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute a partire dal 2009 la detrazione è ripartita in cinque rate annuali.
Le spese sostenute nel 2008 continuano a essere quelle scelte da tre a dieci, salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate (cinque).
Per ulteriori novità scrivi allo Staff dello Studio
Contributo unificato – Esempio di compilazione del modello F23
L’art. 37 del D.L. 98/2011 (G.U. n. 155 del 6-7-2011), modificando il DPR 115/2002 ha introdotto anche nel contenzioso tributario il contributo unificato che ha sostituito l’imposta di bollo mutando radicalmente il sistema di tassazione degli atti processuali.
Il contributo unificato, dovuto per i ricorsi notificati dal 7.7.2011, deve essere determinato in base al valore della causa intendendosi per tale la maggiore imposta contestata nell’atto impugnato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.
Il versamento del contributo unificato per i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le Commissione Tributarie Provinciali e Regionali è dovuto nelle seguenti misure:
VALORE CONTROVERSIA | AMMONTARE |
CONTRIBUTO UNIFICATO | |
Fino € 2.582,28 | € 30 |
oltre € 2.582,28 fino a € 5.000 | € 60 |
oltre € 5.000 fino a € 25.000 | € 120 |
oltre € 25.000 fino a € 75.000 | € 250 |
oltre € 75.000 fino a € 200.000 | € 500 |
oltre € 200.000 | € 1.500 |
Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato anche mediante modello F23, recandosi presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, i concessionari della riscossione o in via telematica.
Per la compilazione del modello F23 occorre far riferimento alle istruzioni alla compilazione del suddetto modello e alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 27.02.2002.
Di seguito si propone esempio di compilazione del modello F23 nell’ipotesi di contribuente che abbia impugnato una cartella di pagamento nei confronti sia dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari che ha emesso il ruolo, sia di Equitalia in qualità di Agente della Riscossione. Le imposte iscritte a ruolo al netto di sanzioni ed interessi, ammontano a complessivi Euro 10.000,00. Il ricorso è stato proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari.
In tal senso si evidenzia che:
– nel “campo 4” devono essere indicate le generalità del ricorrente ed il suo codice fiscale;
– nel “campo 5” devono essere indicate, invece, le generalità del resistente;
– nel “campo 6” della sezione inerente i dati del versamento, deve essere indicato il codice dell’ufficio giudiziario adito secondo l’elenco di cui alla tabella “B” dell’allegato 6 al D.M. 17.12.98 (tale elenco aggiornato al 30.09.2011 è consultabile dal file allegato in calce); nel nostro esempio occorre riportare il codice V53.
– nel “campo 8” occorre indicare il codice “01”, come prescritto dalle istruzioni alla compilazione del modello F23;
– nel “campo 10”, nello spazio denominato “numero” si deve indicare il numero in cifre delle parti convenute in giudizio oltre quella le cui generalità sono state indicate nel “campo 5”. Cosi in caso di ricorso proposto e notificato nei confronti di due enti (ad esempio ricorso notificato sia alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate sia ad Equitalia) si deve indicare nel campo 10 il numero “1”
– nel “campo 11” si deve indicare il codice tributo “941T”
– nel “campo 12” occorre indicare la descrizione “Contributo unificato di iscrizione a ruolo”
– nel “campo 13” si deve indicare l’importo del contributo unificato, che nel nostro esempio ammonta a 120,00 euro.
Tabella F23 – Codici Enti 30.09.2011
MANOVRA FINANZIARIA 2011 – TAGLI ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA PRIMA CASA
Passata la legge sulla Manovra Finanziaria 2011 iniziano a scoprirsi i primi altarini sulle conseguenze del provvedimento che dovrebbe salvare l’Italia dalla crisi economica. Peccato che a rimetterci sia sempre il portafoglio dei cittadini e mai quello della Casta. Oltre 10 miliardi di euro di sconti fiscali per la casa subiranno tagli dalla manovra economica.
Le nuove misure colpiranno tutti: chi possiede l’immobile in cui abita, chi lo dà in affitto, chi esegue lavori di ristrutturazione, chi stipula contratti di locazione come inquilino.
I tagli previsti nella clausola di salvaguardia della stessa manovra incideranno su detrazioni e deduzioni (cioè agevolazioni che consentono di ridurre la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte) ed arriveranno in due tranches:
– nel 2013 gli sconti fiscali saranno ridotti del 5% (per un gettito di circa 500 milioni di euro);
– nel 2014 le agevolazioni saranno ridotte del 20% (per un ammontare di 2 miliardi di euro).
L’Irpef sulla prima casa era stata abolita 10 anni fa, con l’introduzione della deduzione integrale della rendita catastale dalla dichiarazione dei redditi. Con le nuove norme, la rendita catastale dovrà essere sommata al reddito imponibile ai fini Irpef. In pratica, nel 2013 chi possiede una casa pagherà il 5% della rendita catastale dell’immobile; poi, nel 2014, le tasse aumenteranno per un importo pari al 20% della stessa rendita dell’unità abitativa e delle relative pertinenze. Poiché la rendita catastale è una tariffa d’estimo per gli immobili – in sostanza, è una valutazione stabilita in base al numero dei vani, al luogo in cui sorge l’immobile, ai suoi pregi costruttivi, ecc. – si prevedono differenze di esborsi, anche a livello regionale: infatti, alcune città (come Milano) hanno in programma aumenti degli estimi catastali.
I proprietari di prime case, oltre al ritorno dell’Irpef, subiranno tagli alle agevolazioni, a cominciare da quelli concessi per l’acquisto. Sarà ridotta la detrazione Irpef per gli interessi passivi pagati sui mutui prima casa (19% su un tetto massimo di spesa di 4.000 euro annui) e verrà limitata pure la detrazione Irpef per le provvigioni pagate ai mediatori immobiliari per comprare l’abitazione principale (19% su un importo massimo di 1.000 euro annui).
Effetti sul ritorno dell’Irpef nel 2014, nell’ipotesi di una rendita catastale di 1.000 euro:
– chi ha un reddito lordo di 25.000 euro annui dal 2014 pagherà l’Irpef prima casa sul 20% della rendita catastale, cioè 54 euro in più;
– per chi guadagna 50.000 euro lordi all’anno, l’Irpef prima casa comporterà un costo aggiuntivo di 76 euro;
– per chi ha un reddito annuo lordo di 70.000 euro, le tasse aumenteranno di 82 euro, sempre nell’ipotesi di una rendita catastale di 1.000 euro;
– chi ha un reddito di 100.000 euro lordi all’anno dal 2014 pagherà 86 euro di Irpef sulla prima casa. Queste misure andranno a colpire, ancora una volta, i redditi medio-bassi cioè quelli dei lavoratori dipendenti e pensionati su cui graverà gran parte del “carico fiscale” pendente sugli Italiani. Infatti da soli, queste categorie garantiscono ben l’“82%” dell’intero gettito Irpef.
Modello di domanda condono liti fiscali pendenti 2011
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011, di valore non superiore a 20.000 Euro.
Con il provvedimento n. 2011/119854 del 13 settembre 2011, dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011, di valore non superiore a 20.000 Euro.
Il modello è composto da:
– un frontespizio
– alcune sezioni ove il contribuente dovrà inserire alcuni dati e precisamente:
1) dato inizio al contenzioso;
2) chi presenta l’istanza;
3) la causa di riferimento.
L’istanza dovrà essere inviata per via telematica, e per ciascuna lite, andrà prodotta una distinta domanda di definizione entro e non oltre il 2 aprile 2012, attraverso i soggetti abilitati o presso una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare il modello, verrà comunicata successivamente dall’Agenzia delle Entrate con un’ulteriore nota. In allegato il modello di presentazione della domanda di condono.
Approvazione modello domanda condono liti fiscali pendenti