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L’elenco clienti e fornitori torna sotto una nuova veste
Dopo una prima abolizione da parte del Governo Berlusconi nel 1994, l’elenco clienti/fornitori era stato reso obbligatorio dal Governo Prodi nel 2006 (art.37, c. 8 e 9, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) e nuovamente abolito sempre dal Governo Berlusconi con l’art. 33 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’Estate”).
Ora lo stesso Governo Berlusconi, all’art. 21 del D.L. 78/2010 della Manovra sotto il titolo “Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate“, sembrerebbe reintrodurre il tanto discusso elenco clienti e fornitori.
Da una prima lettura, la norma lascia intendere che il Legislatore, pur con alcuni limiti, voglia reintrodurre un adempimento che tante critiche ha ricevuto in passato.
La nuova disposizione recita: “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. Pertanto, si presume che con un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto anche della volontà legislativa di “limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti”, verranno stabilite modalità e termini per l’invio telematico di questo nuovo elenco clienti e fornitori, anche se limitato ad operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Per quanto concerne le sanzioni previste per eventuali inadempimenti, è stabilito che l’ eventuale omissione o incompleta trasmissione di questo nuovo adempimento, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. Alla faccia della semplificazione fiscale tanta sbandierata.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.