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Crisi da sovraindebitamento
Per far fronte a situazioni di vita reale, di eccessivo indebitamento da parte di chi avendo perso il proprio lavoro, oppure vedendo la propria azienda andare in malora e non è stato più in grado di far fronte all’imponente mole di debiti accumulati, è stata varata la Legge 27/01/2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovraindebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17/12/2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18/10/2012, n. 179, le quali hanno segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.
L’intento della nuova legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (Equitalia/Agenzia Entrate, Istituti di credito e finanziarie), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.
Con tale legge si vuole evitare il ricorso a prestiti usurari e permettere inoltre al sovraindebitato di ripartire da zero, riacquistando un ruolo attivo nell’economia senza restare schiacciato dal carico dell’indebitamento preesistente.
LEGGE N. 3/2012 SUL SOVRAINDEBITAMENTO – TRE POSSIBILI PROCEDURE
1° – PIANO DEL CONSUMATORE:
– solo per crediti estranei all’ attività professionale o imprenditoriale del sovraindebitato;
– è sufficiente l’approvazione del Giudice anche senza il consenso dei creditori – il Giudice dovrà valutare se l’istante si è indebitato per sua colpa o incolpevolmente.
2° – ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI:
– può essere presentato da enti e imprese non fallibili;
– per l’approvazione occorre il voto favorevole da parte dei creditori che rappresentino il 60% di tutti i crediti del sovra-indebitato e la successiva omologazione da parte del Giudice.
3° – LIQUIDAZIONE DEI BENI:
– il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti che saranno venduti all’asta da un liquidatore nominato dal Tribunale.
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