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L’avviso di accertamento diventa atto della riscossione
MANOVRA CORRETTIVA 2010
Tra le modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra 2010) dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, è interessante soffermarci sugli aspetti relativi all’attribuzione di efficacia esattiva all’avviso di accertamento, in ragione dei profili innovativi introdotti per effetto della “concentrazione” della riscossione nell’ambito del procedimento di accertamento dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010.
In pratica, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi e all’IVA, oltre ai noti effetti in punto di determinazione autoritativa dell’obbligazione tributaria, diventa ora titolo per la riscossione del tributo e per l’esecuzione forzata. Esso cumula in sé le funzioni in precedenza assolte, separatamente, dall’avviso di accertamento e dalla iscrizione a ruolo.
L’ Agenzia delle Entrate è parte attiva della riscossione prima ancora dell’intervento dell’agente della riscossione.
La finalità della disposizione, almeno secondo quanto indicato dalla stessa norma, è quella di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, attraverso la semplificazione e la concentrazione delle procedure.
La Manovra 2010 dispone che, a partire dal 1° luglio 2011, e con riferimento ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica. Devono, pertanto, espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Ora che gli avvisi di accertamento (imposte dirette e IVA) diventano titoli esattivi ed esecutivi non dovrebbero esservi dubbi sulla possibilità di chiederne, con il ricorso davanti alla C.T.P., la sospensione degli effetti esecutivi, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, dimostrando il fumus boni iuris ed il periculum in mora.