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Inail agevolazioni contributive 2010-2011
Con l’autoliquidazione del premio assicurativo il datore di lavoro, entro il termine ordinario del 16 febbraio ovvero entro termine differito del 16 marzo, se effettua la trasmissione dei dati per via telematica, deve denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente.
Per tale adempimento, l’Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le “basi di calcolo premi” per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate. Quest’anno, per la denuncia delle retribuzioni relative al 2010, i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello 10.3.1, la cui compilazione non presenta particolari novità di rilievo.
Le principali novità
Rispetto all’autoliquidazione dello scorso anno, si segnalano le seguenti principali novità:
la denuncia delle retribuzioni (mod. 10.3.1) richiede un’informazione in più riguardante le imprese artigiane che intendono accedere, in sede di autoliquidazione 2011/2012, alla riduzione dei premi disposta dall’art. 1, cc. 780 e 781, legge n. 296/2006 (finanziaria 2010). Per poter usufruire di tale riduzione le imprese artigiane, in possesso dei previsti requisiti sul modello di dichiarazione delle retribuzioni devono barrare la casella relativa al campo “90”, recante la dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1 commi 780 e 781”. La riduzione al momento si applicherà sulla regolazione 2011, alle imprese in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative del settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.
L’INAIL, con nota 10/12/2010 n.8920, riepiloga le agevolazioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2010/2011, da indicare nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni, nonché le percentuali di riduzione da applicare al premio, previste a favore di alcune categorie di imprese.
L’INAIL fa presente che le indicazioni sono fornite a legislazione vigente e potrebbero subire variazioni.
Confermata la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 % per il settore edile per l’anno 2010 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/10/2010, e si applica alla sola regolazione 2010.
Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2010 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50%. Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2010 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all’autotrasporto. Per l’anno 2010 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati i tassi per l’anno 2010.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve manifestare tale volontà barrando la casella “SI” del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. Il datore di lavoro che aveva barrato la casella “SI” nelle precedenti dichiarazioni delle retribuzioni, qualora intenda avvalersi del beneficio della rateazione anche per il pagamento del premio 902011, non deve barrare nuovamente la casella. Diversamente, qualora non intenda più avvalersi del pagamento in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella “NO” del citato modulo.
Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite modello F24, compilando l’apposita sezione “Inail”. Le rate di pari importo sono scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011. I ratei dovuti dal 16 maggio vanno maggiorati degli interessi comunicati dall’Istituto. Se si tratta di premi aventi natura diversa, anche se riferiti a periodi pregressi, può essere presentata domanda di rateazione mensile alla Sede INAIL competente, tenendo presente che la rateazione non è consentita per i debiti di importo inferiore a 1.000 euro. Per le altre agevolazioni si fa rinvio alla nota della Direzione Centrale Rischi che si allega.
Direz.Centrale – Agevol.contrib. Autoliquidazione 2010-2011.pdf