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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Nuovo CCII
Prima di soffermarci sul piano del consumatore – come si chiamava anteriormente all’entra-ta in vigore del Codice della crisi d’impresa (CCI) – ricordiamo cosa significa l’espressione “sovraindebitamento”. Per sovraindebitamento si intende «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019).
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono tre:
a) la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
b) il concordato minore;
c) la liquidazione controllata.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), qui in commento, si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, per-tanto, non sono fallibili. Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è ri-chiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione; inoltre, i crediti che non posso-no essere soddisfatti – se il piano viene approvato – diventano inesigibili. La ratio della disci-plina novellata – come si legge nella relazione illustrativa – consiste nel favorire il debitore, per consentirgli «nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura».
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