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Ritenuta del 10% su bonifici ristrutturazioni
La ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell’Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l’aliquota e’ sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione. Lo precisa la circolare n. 40/E, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d’acconto prevista dal dl 78 del 31 maggio 2010.
Su quale ”base” operare la ritenuta – Il documento di prassi evidenzia che le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l’Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Poichè chi deve effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico, nè l’aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonchè al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d’acconto del 10 per cento è costituita dal totale del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.
Come evitare la ”doppia” ritenuta.
Nel caso di somme già soggette a ritenuta alla fonte – come accade ad esempio per i condomini, che operano la ritenuta d’acconto del 4% sui corrispettivi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi – per evitare che l’impresa che effettua gli interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico subisca più volte il prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, si applicherà soltanto la ritenuta del 10% prevista dalla manovra correttiva.
In caso di violazione, resta a zero la sanzione. Inoltre, la circolare precisa che, in sede di prima applicazione della disposizione del dl 78, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l’immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.