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Inail agevolazioni contributive 2010-2011
Con l’autoliquidazione del premio assicurativo il datore di lavoro, entro il termine ordinario del 16 febbraio ovvero entro termine differito del 16 marzo, se effettua la trasmissione dei dati per via telematica, deve denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente.
Per tale adempimento, l’Istituto invia alle aziende assicurate il prospetto contenente le “basi di calcolo premi” per la determinazione del premio e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate. Quest’anno, per la denuncia delle retribuzioni relative al 2010, i datori di lavoro dovranno utilizzare il modello 10.3.1, la cui compilazione non presenta particolari novità di rilievo.
Le principali novità
Rispetto all’autoliquidazione dello scorso anno, si segnalano le seguenti principali novità:
la denuncia delle retribuzioni (mod. 10.3.1) richiede un’informazione in più riguardante le imprese artigiane che intendono accedere, in sede di autoliquidazione 2011/2012, alla riduzione dei premi disposta dall’art. 1, cc. 780 e 781, legge n. 296/2006 (finanziaria 2010). Per poter usufruire di tale riduzione le imprese artigiane, in possesso dei previsti requisiti sul modello di dichiarazione delle retribuzioni devono barrare la casella relativa al campo “90”, recante la dicitura “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1 commi 780 e 781”. La riduzione al momento si applicherà sulla regolazione 2011, alle imprese in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative del settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio.
L’INAIL, con nota 10/12/2010 n.8920, riepiloga le agevolazioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2010/2011, da indicare nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni, nonché le percentuali di riduzione da applicare al premio, previste a favore di alcune categorie di imprese.
L’INAIL fa presente che le indicazioni sono fornite a legislazione vigente e potrebbero subire variazioni.
Confermata la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 % per il settore edile per l’anno 2010 dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/10/2010, e si applica alla sola regolazione 2010.
Ai premi speciali unitari dovuti per l’anno 2010 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica la riduzione del 14,50%. Tale riduzione si applica alla sola regolazione 2010 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa, pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, devono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all’autotrasporto. Per l’anno 2010 è stata, altresì, approvata la riduzione dei tassi medi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni industria, artigianato e terziario, a seguito della quale, nel mese di maggio, sono stati rielaborati i tassi per l’anno 2010.
Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con applicazione di interessi.
Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve manifestare tale volontà barrando la casella “SI” del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. Il datore di lavoro che aveva barrato la casella “SI” nelle precedenti dichiarazioni delle retribuzioni, qualora intenda avvalersi del beneficio della rateazione anche per il pagamento del premio 902011, non deve barrare nuovamente la casella. Diversamente, qualora non intenda più avvalersi del pagamento in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella “NO” del citato modulo.
Il versamento del premio dovuto dovrà essere effettuato tramite modello F24, compilando l’apposita sezione “Inail”. Le rate di pari importo sono scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2011. I ratei dovuti dal 16 maggio vanno maggiorati degli interessi comunicati dall’Istituto. Se si tratta di premi aventi natura diversa, anche se riferiti a periodi pregressi, può essere presentata domanda di rateazione mensile alla Sede INAIL competente, tenendo presente che la rateazione non è consentita per i debiti di importo inferiore a 1.000 euro. Per le altre agevolazioni si fa rinvio alla nota della Direzione Centrale Rischi che si allega.
Direz.Centrale – Agevol.contrib. Autoliquidazione 2010-2011.pdf
Bonus Fiscale – Istanza in autotutela sgravio sanzione
Sono centinaia i pensionati che, in questi giorni, stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate una comunicazione di rettifica e richiesta di restituzione del Bonus Fiscale erogato nel 2007 con le relative sanzioni ed interessi, da versare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Questo in seguito ai controlli effettuati dall’Agenzia sulle erogazioni avvenute in automatico, che si sono rivelate in molti casi non spettanti e che, di conseguenza, comportano l’esclusione dal beneficio e la conseguente richiesta di restituzione dell’importo percepito, che può variare in base a diversi parametri. I contribuenti che hanno ricevuto la richiesta di restituzione del Bonus, da parte dell’Agenzia delle Entrate devono verificare se, a suo tempo, hanno già provveduto alla restituzione tramite versamento diretto (F24 o utilizzando i modelli 730/2008 e Mod.Unico PF/2008 ) e presentare la documentazione all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’annullamento della sanzione. I contribuenti che, invece, non avevano diritto al Bonus possono, sempre entro 30 giorni, presentare un’istanza di autotutela parziale e procedere al pagamento delle somme dovute con l’annullamento della sanzione dei 30 euro. I cittadini che, invece, hanno già versato interamente le somme richieste possono presentare istanza di rimborso dei 30 euro della sanzione. L’esclusione dal beneficio e la conseguente richiesta di restituzione dell’importo percepito sono dovute alla mancanza di uno dei requisiti previsti dalla norma. Si ricorda, infatti, che la misura di sostegno non spettava a coloro che nell’anno 2006 risultavano fiscalmente a carico di altri soggetti. La norma prevedeva in generale l’attribuzione del Bonus in via automatica da parte dei sostituti d’imposta, salvo espressa rinuncia del beneficiario e l’eventuale restituzione non spettante tramite dichiarazione dei redditi. La vicenda inizia a ridosso del Natale 2007 quando il governo, con il decreto 159 a firma dell’allora ministro all’Economia Tommaso Padoa Schioppa, decide di erogare un bonus fiscale a sostegno dei contribuenti a basso reddito, i cosiddetti “incapienti”: pensionati ma anche lavoratori dipendenti, co.co.co., co.co.pro. e lavoratori autonomi con un’imposta netta pari a zero nel 2006. Detto, fatto: il bonus destinato alle fasce più deboli ammonta a 150 euro e viene pagato principalmente dai sostituti di imposta. I pensionati lo ricevono d’ufficio, attraverso l’Inps, già nella rata di dicembre, un piccolo “dono”, comunque apprezzato e sicuramente già speso. Tre anni dopo, però, il dietrofont: lo Stato rivuole indietro quel bonus e, così almeno si legge nelle lettere, con l’aggiunta della sanzione e degli interessi. Il motivo? Diversi beneficiari, anche se l’Agenzia delle Entrate non sa attualmente fornire il numero preciso «comunque molto ridotto», sono risultati al successivo controllo «fiscalmente a carico di altro contribuente» nell’anno d’imposta 2006. Come tali, legge alla mano, non avevano diritto a percepire il bonus. Lo studio mette a disposizione un fac-simile di richiesta in autotutela di annullamento della sanzione.
Istanza in autotutela parziale Bonus Fiscale.pdf
Doppia contribuzione Inps per il socio di società commerciale in cui è amministratore e lavoratore
Ritorna la doppia contribuzione Inps per il socio di società amministratore e lavoratore.
Con una norma di interpretazione autentica, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha ribaltato il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chiarendo che risulta obbligatorio pagare i contributi previdenziali sia come soci, se impegnati abitualmente, sia come amministratori.
Premessa
La questione risolta dal “comma 11 dell’art. 12 del D.L. 78/2010” riguarda una lunga diatriba, tra Inps e amministratori di società sulla doppia iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti e a quella separata.
La risoluzione è avvenuta introducendo una disposizione di tipo interpretativo. La particolarità è che questa interpretazione legale della norma ha valore retroattivo e si applica, quindi anche ai rapporti e al contenzioso in essere.
I problemi derivavano dal particolare contesto normativo che si era venuto a delineare a seguito dell’introduzioni delle disposizioni normative su:
– la gestione separata Inps con la L. 8/8/1995;
– la gestione commercianti con la L. 662/1996 (Finanziaria 2007).
Gestione separata Inps
La legge 08/08/1995 n. 334, nell’istituire la gestione separata del lavoro autonomo, ha inteso estendere la copertura assicurativa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, in quanto svolgevano più attività di cui solo alcune previdenzialmente assicurate. L’iscrizione nella gestione separata può, pertanto, essere “complementare” a quella in essere nella gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all’altra attività lavorativa espletata.
La Legge n. 335/1995, istituendo la gestione separata, ha quindi esteso l’obbligo contributivo agli amministratori di srl anche nell’ipotesi in cui questi risultino iscritti ad un’altra gestione previdenziale. continua
Credito di imposta revocato in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori
La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 21698 del 22/10/2010, che il credito di imposta per l’occupazione può essere revocato se viene accertato il mancato adeguamento alle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La sentenza riguarda uno studio legale a cui sono state revocate le agevolazioni in materia di crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione in quanto, sulla base di una verifica operata dalla Guardia di Finanza sulla dichiarazione del contribuente, questi non era stato in grado di presentare regolare documentazione riguardo l’osservanza della normativa in materia di SSL. In particolare lo studio non è stato in grado di produrre l’autocertificazione con cui il datore di lavoro dichiara “ l’avvenuta valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati” (art. 4, comma 11, D. Lgs 626/1994). La Cassazione, nella sentenza, sostiene che lo studio legale non ha rispettato l’ art. 7, comma 5, L. 388/2000; si riporta un breve passo “ La legge. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 5, dispone (per quanto interessa) che “il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che… d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro”. Lo studio legale ha fatto opposizione, sostenendo, che la mancanza dell’autocertificazione era una mera violazione formale e che alla Guardia di Finanza non competeva l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Cassazione ha respinto il ricorso dello studio legale (così come dalla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale) confermando che l’inottemperanza della regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce una condizione normativa di revoca del credito d’imposta, anche nel caso della mancata autocertificazione. Ha altresì confermato la regolarità della verifica operata della Guardia di Finanzia sostenendo che ha il potere di controllare sia la dichiarazione dei redditi del contribuente sia la normativa in merito all’utilizzo di agevolazioni che implicano eventuali crediti d’imposta. Questa sentenza mette in luce ancora una volta come il legislatore abbia messo al primo posto la sicurezza dei lavoratori. Le agevolazioni fiscali competono a quelle imprese che rispettano in modo rigoroso le normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Inps – Per i Commercialisti da gennaio 2011 solo comunicazioni telematiche
Lo prevede un protocollo di collaborazione siglato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti e da quello dell’Istituto, Antonio Mastrapasqua. Consultazioni preventive tra i due Enti su novità legislative e organizzative
Dal 1° gennaio 2011 l’accesso per i commercialisti ai servizi telematici dell’Inps potrà avvenire solo tramite CNS, il dispositivo contenente, oltre al certificato di “firma digitale”, anche un certificato di autenticazione di iscrizione all’Albo ed esercizio della professione. E’ quanto previsto dal protocollo di collaborazione siglato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti e da quello dell’Istituto, Antonio Mastrapasqua.
L’accordo, al quale per i commercialisti hanno lavorato i due consiglieri nazionali Giovanni Parente e Claudio Bodini, punta a rendere sempre più stretti ed efficienti i rapporti di collaborazione tra Inps e Commercialisti. Sul fronte telematico, l’Inps si impegna ad illustrare le novità dei programmi applicativi relativi alla gestione degli adempimenti in materia contributiva. Accordi saranno raggiunti anche sulle modalità d’accesso alle banche dati dell’Inps e sul relativo software. Per semplificare le procedure dei commercialisti e per un aggiornamento istantaneo delle banche dati Inps, le due parti puntano inoltre sul progetto Uniemens, che unifica i flussi retributivi (Emens) e quelli contributivi (DM10).
Con il protocollo, Inps e Consiglio nazionale mirano anche al contenimento del contenzioso tributario in materia contributiva e alla repressione del fenomeno dell’abusivismo professionale.
Determinanti per l’efficacia dell’intesa saranno le consultazioni preventive tra rappresentanti dei due Enti, che avverranno in occasione dell’attuazione di disposizioni legislative o di modifiche organizzative dell’Inps che impattino su aziende e professionisti. Nello specifico, le consultazioni avranno ad oggetto, tra l’altro, la disamina delle circolari interpretative prima della loro emanazione, il monitoraggio del fenomeno delle “note di rettifica”, i problemi relativi al recupero dei crediti contributivi, l’univocità dei comportamenti delle rispettive strutture periferiche.
Lo scambio di vedute sui possibili effetti derivanti da norme in corso di approvazione potranno produrre valutazioni congiunte tra Inps e commercialisti da sottoporre ai competenti organi di Governo e legislativi.
Operazioni con Paesi Black list: elenchi clienti e fornitori
D.L. n. 40/2010 – Decreto incentivi: obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni
Entro il 31 ottobre 2010 (prorogato al 2 novembre) salvo ulteriori proroghe, come recentemente richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i contribuenti IVA che avranno intrattenuto rapporti commerciali con altri operatori economici stabiliti, aventi sede o residenza in Paesi “black list” dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’adempimento è per alcuni versi simile agli elenchi clienti e fornitori anche se la periodicità dell’obbligo è mensile o trimestrale.
Soggetti interessati
L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i professionisti, che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “black list”, individuati con Decreti Ministeriali del 04.05.1999, 21.11.2001 e 23.01.2002.
Le operazioni oggetto di comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata relativamente alle seguenti operazioni attive/passive:
• cessioni o acquisti di beni;
• prestazioni di servizi rese o ricevute.
Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.
Periodicità di presentazione
Trimestrale, per i soggetti che negli ultimi quattro trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000,00;
Mensile, per tutti gli altri soggetti.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano la comunicazione trimestralmente, sempre a condizione che il limite di euro 50.000,00 non venga superato nel trimestre in corso o in quelli precedenti. continua
Mediazione delle controversie civili e commerciali – D.lgs. 28/2010
Il 20 marzo sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione. L’intento del legislatore è quello di deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile. E’ definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti – sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva) – sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).Per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia. continua
I Comuni partecipano agli accertamenti
L’art. 18, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge in data 30/07/2010, n. 122, ha modificato l’art. 44 del DPR n. 600/1973 e abrogato il successivo art. 45. Lo stesso art. 18 prevede che:
a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio Tributario. A tal fine, il regolamento per l’istituzione del Consiglio Tributario è adottato dal Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge;
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già istituito il Consiglio Tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A questo fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del Consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli Comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della relativa disposizione. Per quanto si riferisce alla composizione del Consiglio Tributario l’art. 18 non fornisce alcun elemento, nel mentre, per quanto attiene ai compiti di tale figura, lo stesso art. 18 prevede:
a) un riferimento generico in apertura del secondo comma: “ai fini della partecipazione di cui al comma 1 (attività di accertamento contributivo), consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’ INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”;
b) in occasione della loro prima seduta, i Consigli Tributari dovranno deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del Territorio ai fini dell’ attuazione del comma 12 dell’art. 19 (rif. a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati). continua
L’elenco clienti e fornitori torna sotto una nuova veste
Dopo una prima abolizione da parte del Governo Berlusconi nel 1994, l’elenco clienti/fornitori era stato reso obbligatorio dal Governo Prodi nel 2006 (art.37, c. 8 e 9, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223) e nuovamente abolito sempre dal Governo Berlusconi con l’art. 33 Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 (c.d. “Manovra d’Estate”).
Ora lo stesso Governo Berlusconi, all’art. 21 del D.L. 78/2010 della Manovra sotto il titolo “Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate“, sembrerebbe reintrodurre il tanto discusso elenco clienti e fornitori.
Da una prima lettura, la norma lascia intendere che il Legislatore, pur con alcuni limiti, voglia reintrodurre un adempimento che tante critiche ha ricevuto in passato.
La nuova disposizione recita: “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti, per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”. continua
Novità SCIA – Primi commenti alla norma
Con la pubblicazione della Circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce le prime indicazioni per l’applicazione del regime SCIA all’esercizio delle attività di:
1) impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio;
2) intermediazione commerciale, di affari, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e spedizioniere;
3) vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.
Le indicazioni fornite da questa nuova circolare determinano un adeguamento dei chiarimenti applicativi forniti con le precedenti circolari n. 3625/C del 17 luglio 2009 e n. 3635/C del 6 maggio 2010.
Per le attività indicate al n. 1), la SCIA potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica (con modulistica predisposta dalla CCIAA) e determinerà l’iscrizione nel Registro delle imprese entro il termine previsto dall’art. 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1995 (10 giorni dalla data di protocollazione della domanda; 5 giorni se la domanda e’ presentata su supporto informatico). continua