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    aprile 12, 2011

    Inps rateizzazione del debito

    PREMESSA
    Per effetto della circolare n. 106 del 03/08/2010 (in esecuzione delle determinazioni del C.d.A. n. 250 del 18/12/2009 e n. 106 del 07/05/2010), l’Inps ha voluto modificare l’istituto delle “dilazioni”, per uniformare la propria disciplina a quella che regolamenta tutte le “entrate” per le quali è previsto l’obbligo della riscossione mediante cartelle esattoriali (ex D.lgs 46/99), e con l’obiettivo di semplificare le procedure di accesso e di gestione delle domande.
    Il rinnovato istituto delle dilazioni, i cui effetti decorrono dal 3 agosto 2010, ha apportato le seguenti modifiche:
    1. L’eliminazione dell’obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.
    2. Infatti, per il contribuente datore di lavoro, la determinazione n. 250/2009 dell’Istituto ha reso facoltativo (eliminando l’obbligo al versamento) il pagamento in unica soluzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore prima della presentazione della domanda di dilazione.
    Pertanto dette quote possono essere inserite nell’importo del debito oggetto della dilazione.
    In ogni caso tale facoltà non produce l’effetto di fare venire meno il reato per l’omesso versamento (ex l. 638/1983).
    3. Conseguentemente permane in capo all’Istituto l’obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria (procura della Repubblica presso il Tribunale competente) nei confronti del datore di lavoro.
    4. L’eliminazione dell’obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione.
    5. Tale esclusione risponde al duplice intento di favorire il contribuente debitore e di velocizzare le procedure di istruttoria delle domande, consentendo l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione (se dovuta) e il rilascio di un unico piano di ammortamento definitivo in tempo reale.
    6. L’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione, per quanto riguarda le rateazioni dei crediti iscritti a ruolo.
    DEBITI IN FASE AMMINISTRATIVA
    Nel caso in cui il debito del contribuente sia in fase amministrativa, la domanda deve essere unica e comprendere tutti i debiti accertati alla data di presentazione della stessa.
    La domanda di rateazione deve avere ad oggetto:
    1. i debiti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto, per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge e sia stato effettuato in ritardo;
    2. i debiti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
    3. i debiti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.) per i quali non sia ancora avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
    Il nuovo sistema di dilazione del debito, attraverso l’eliminazione del versamento del 1/12 del debito contributivo, ha consentito di accorciare i tempi di gestione della dilazione.
    Intatti non è più prevista l’emissione di un piano di ammortamento provvisorio, ma la consegna di un piano di ammortamento definitivo.
    È previsto altresì che il pagamento della 1ª delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento definitivo.
    Per ottenere la dilazione del debito in fase amministrativa il contribuente deve:
    1. presentare alla sede di competenza domanda di dilazione, reperibile presso ogni sede INPS, o scaricabile dal sito internet www.inps.it (Moduli aziende e contributi);
    2. sottoscrivere l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, nel quale sono specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti, con l’indicazione della relativa data, conosciuti dall’Istituto alla stessa data di presentazione della domanda;
    3. qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del funzionario INPS, che ne certifica le generalità, allegare fotocopia del documento di identità (D.P.R. 445/2000 art. 35).
    N.B: Laddove, vengano rilevate mancate registrazioni, sia degli importi a debito sia dei versamenti, l’estratto aziendale dovrà essere integrato con l’indicazione degli importi a debito e dei versamenti mancanti per i quali dovrà essere specificato il periodo, l’importo, la data di scadenza/versamento. All’estratto così sottoscritto, che ai fini della domanda di dilazione non sarà più suscettibile di modifica, dovranno essere allegate le copie dei versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.
    Dopo la delibera di accoglimento da parte dell’Istituto, definito il piano di ammortamento, la differenza dell’importo da rateizzare non ancora pagato, sarà iscritto a ruolo con la emissione di una cartella divisa per il numero delle rate residue (ruolo rateizzato circ. 169/2004), con scadenza mensile.
    NUMERO DI RATE
    La domanda può essere proposta fino ad un massimo di 24 rate mensili con possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, su autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per particolari casi specifici, il Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia può concedere, con decreto, il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.
    COMPETENZA ALLA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO
    L’autorizzazione spetta al Direttore provinciale – sub Provinciale se il debito contributivo non supera i 500.000 euro, al Direttore Regionale per importi da 500.001 ad 1.000.000 di euro ed al Direttore Centrale delle Entrate Contributive per debiti superiori ad 1.000.000 di euro.
    INTERESSI DI DILAZIONE
    Gli interessi di dilazione iniziano a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata presentata. Essi sono pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 6 punti su base annua.
    DEBITI ISCRITTI A RUOLO
    La domanda di rateazione delle somme iscritte a ruolo, invece, dovrà esere richiesta esclusivamente all’Agente di Riscossione che ne valuterà le condizioni per l’accoglimento e per il numero delle rate che potrà arrivare sino ad un massimo di 72.

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