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Circolare CNDCEC n. 22/IR del 07/03/2011. Da luglio 2011 gli avvisi di accertamento assumono titolo esecutivo alla riscossione
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la Circ. n. 22/IR riguardante la riscossione sull’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Il documento in oggetto tratta principalmente le seguenti tematiche:
• l’ambito di applicazione della nuova disciplina;
• il versamento delle somme risultanti dall’avviso di accertamento;
• l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento;
• la sospensione dell’esecuzione dell’atto;
• la dilazione di pagamento;
• l’omessa o irrituale notifica dell’avviso di accertamento.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 22 del 07.03.2011 la necessità di razionalizzare e velocizzare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento ha spinto il legislatore ad intervenire con l’art. 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Tale norma, infatti, stabilisce che gli avvisi di accertamento ai fini:
• delle imposte sui redditi;
• dell’imposta sul valore aggiunto
ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati o degli importi dovuti a titolo provvisorio di cui all’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La stessa disposizione prevede che:
• tali atti divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica;
• in caso di inadempimento decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento è affidata agli agenti di riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni l’art. 29 prevede che la concentrazione della riscossione nell’accertamento avrà effetto con riferimento agli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina i seguenti casi:
• i casi di omesso versamento delle somme rateizzate in seguito alla definizione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici o dei controlli formali delle dichiarazioni;
• sono esclusi i casi di omesso versamento delle somme rateizzate risultanti dalle comunicazioni dell’esito dell’attività di liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.
Riguardo al versamento delle somme risultanti dall’avviso di accertamento l’elemento di novità che caratterizza la nuova disciplina consiste nell’attribuzione all’avviso di accertamento dell’ulteriore funzione di riscossione delle somme accertate attraverso l’inclusione all’interno dell’avviso di accertamento anche dell’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. Il versamento di tali importi deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento. In caso di versamento tempestivo, tra gli importi risultanti dall’avviso di accertamento, il contribuente sarà tenuto a corrispondere le somme dovute:
• a titolo di imposta (per la metà o per l’intero a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso);
• gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• le somme dovute a titolo di sanzione.
Rispetto all’efficacia esecutiva dell’avviso la circolare in oggetto chiarisce che oltre ad assumere natura di atti di riscossione, gli avvisi di accertamento divengono atti esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica. Per questo motivo gli atti devono espressamente recare l’avvertimento che decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’attribuzione della natura di titolo esecutivo ai “nuovi” avvisi di comporta il riconoscimento in capo al contribuente degli ordinari mezzi di tutela cautelare nei confronti dell’accertamento notificatogli ovvero la richiesta di sospensione dell’atto in via amministrativa o in via giudiziale.
La circolare n. 22 del 07/03/2011, passando all’esame dell’istituto della dilazione del pagamento, nel prevedere che la dilazione può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione ne riconosce implicitamente l’azionabilità anche con riferimento ai “nuovi” avvisi di accertamento aventi efficacia esecutiva.