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    ottobre 29, 2010

    Operazioni con Paesi Black list: elenchi clienti e fornitori

    D.L. n. 40/2010 – Decreto incentivi: obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni
    Entro il 31 ottobre 2010 (prorogato al 2 novembre) salvo ulteriori proroghe, come recentemente richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i contribuenti IVA che avranno intrattenuto rapporti commerciali con altri operatori economici stabiliti, aventi sede o residenza in Paesi “black list” dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. L’adempimento è per alcuni versi simile agli elenchi clienti e fornitori anche se la periodicità dell’obbligo è mensile o trimestrale.
    Soggetti interessati
    L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i professionisti, che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “black list”, individuati con Decreti Ministeriali del 04.05.1999, 21.11.2001 e 23.01.2002.
    Le operazioni oggetto di comunicazione
    La comunicazione deve essere effettuata relativamente alle seguenti operazioni attive/passive:
    • cessioni o acquisti di beni;
    • prestazioni di servizi rese o ricevute.
    Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.
    Periodicità di presentazione
    Trimestrale, per i soggetti che negli ultimi quattro trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000,00;
    Mensile, per tutti gli altri soggetti.
    I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano la comunicazione trimestralmente, sempre a condizione che il limite di euro 50.000,00 non venga superato nel trimestre in corso o in quelli precedenti.
    Superamento del limite nel corso di un trimestre
    I soggetti che superano il limite di euro 50.000,00 nel corso di un trimestre dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento.
    I soggetti trimestrali possono optare per la presentazione mensile della comunicazione; l’opzione è vincolante per l’intero anno.
    Modalità e termini di versamento
    La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo considerato (mese o trimestre).
    Contenuto
    Come previsto dall’art.4 del D.L. n. 40/2010 nella comunicazione vanno indicati i seguenti dati:
    • codice fiscale e partita IVA del soggetto tenuto alla comunicazione;
    • codice fiscale estero attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione ;
    • dati anagrafici del soggetto estero persona fisica o giuridica;
    • periodo di riferimento della comunicazione;
    • importo complessivo delle operazioni attive o passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili e non soggette ad IVA, al netto delle note     di variazione.
    Tali informazioni devono essere riportate distintamente per ogni controparte con cui le operazioni sono poste in essere.
    L’art.2 del D.M. 5.8.2010 ha escluso dalla comunicazione i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti a condizione che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti art.36-bis del DPR 633/72 (inibizione totale della detrazione dell’imposta sugli acquisti).
    • importo complessivo delle operazioni imponibili e relativa IVA. Tali informazioni devono essere riportate distintamente per ogni controparte con cui le operazioni sono poste in essere.
    Nella comunicazione devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.
    Decorrenza
    Secondo il disposto del D.L. n. 40/2010 l’obbligo decorre dalle operazioni effettuate dal 1.7.2010. Primo adempimento in scadenza il 31.10.2010, posticipato al 2.11.2010 dal successivo D.M. 5.8.2010.
    Sanzioni
    In caso di omissione della dichiarazione, incompletezza della stessa e/o comunicazione di dati non veritieri è prevista l’applicazione della sanzione da un minimo di euro 516,00 a un massimo di euro 4.130,00.
    La Circolare ABI 21/2010 è intervenuta in merito alle modifiche apportate dal D.M. 5.8.2010 stabilendo l’esclusione di:
    • Cipro e Malta dall’elenco degli Stati di cui al D.M. 4.5.1999
    • Cipro dall’elenco degli Stati di cui all’art.1 del D.M. 21.11.2001
    • Corea del Sud e Malta dall’elenco di cui all’art.3 del D.M. 21.11.2001
    Pertanto, per i suddetti Paesi viene meno l’obbligo di inclusione nella comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti stabiliti in detti Stati.
    Il D.M. 5.82010 reca ulteriori disposizioni che riguardano l’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti ubicati nei Paesi a fiscalità privilegiata. In particolare:
    • l’art.2 esclude dall’obbligo di comunicazione specifici settori di attività, fra cui quelle con cui si realizzano solo operazioni esenti, sempre che il contribuente abbia optato per la dispensa degli adempimenti di cui all’art.36-bis del DPR 633/72;
    • l’art.3 estende l’obbligo di comunicazione alle prestazioni di servizi “fuori campo IVA” per carenza del presupposto territoriale
    l’art.4 differisce i termini per la presentazione della prima comunicazione dei mesi di luglio ed agosto 2010 al prossimo 2.11.2010.

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